19 Marzo 2024

Si avvicina la data dei decreti che permettono alle imprese di investire in sostenibilità e innovazione 

 

 

Cos’è il Piano Transizione 5.0?

Il Piano Transizione 5.0 è un’iniziativa finalizzata a promuovere investimenti in innovazione e riduzione dei consumi energetici nelle imprese. È parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La normativa di riferimento è l’articolo 38 del Decreto Legge 2024/19 – PNRR, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 02.03.2024. Entro il 02.04.2024, i ministeri MIMIT e MEF emettono decreti attuativi.

Forma di contributo

È un contributo a fondo perduto, sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione dei pagamenti fiscali, quali imposte, tasse, contributi previdenziali e assicurativi, attraverso la presentazione del modello F24. La fruizione del credito d’imposta avviene senza limiti entro il 31.12.2025; la quota residua può essere compensata in 5 quote annuali.

Il contributo non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile IRAP; infine, non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del concordato fiscale.

Il contributo “Transizione 5.0” non è cumulabile, in relazione agli stessi investimenti, con il credito d’imposta “Industria 4.0” né con il credito d’imposta ZES unica, cioè Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Tuttavia, è cumulabile, in relazione agli stessi investimenti, con altre agevolazioni entro i limiti del costo sostenuto.

Beneficiari

Sono beneficiarie tutte le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Sono escluse le imprese sottoposte a varie procedure concorsuali (le imprese in concordato con continuità possono beneficiarne) e le imprese con sanzioni interdittive ex D.lg. 2001/231.

Spese agevolabili

Si tratta di progetti di innovazione finalizzati a una riduzione dei consumi energetici.

Sono agevolabili le spese in beni materiali e immateriali sostenute nel 2024 e 2025, secondo l’elenco da industria 4.0 (l’elenco definitivo arriverà con i decreti attuativi!), se interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura di energia, a condizione che si raggiunga una riduzione minima dei consumi energetici in una di queste percentuali:

  • 3% rispetto alla struttura produttiva cui si riferisce il progetto di innovazione;
  • 5% rispetto ai soli processi interessati dall’investimento.

Sono ammissibili anche i beni per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.

Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici, con queste specifiche:

  • moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
  • moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
  • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

Gli investimenti in impianti con i moduli di cui alle lettere 2) e 3) concorrono alla base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari rispettivamente al 120% e 140% del loro costo.

Infine, sono agevolabili le spese per la formazione del personale, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni, FINO al massimo di 300mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto attuativo.

La misura del contributo

Il credito d’imposta complessivo si calcola con le percentuali a scaglioni:

  • 35% fino a 2,5 milioni;
  • 15% oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni;
  • 5% oltre i 10 milioni e fino 50 milioni.

Comunque, 50mln è il limite massimo di investimenti annuali ammissibili al credito d’imposta.

La misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento è aumentata di:

  • 5% se la riduzione dei consumi energetici supera il 6% per la struttura produttiva o il 10% per i processi interessati;
  • 10% se la riduzione dei consumi energetici supera il 10% per la struttura produttiva o il 15% per i processi interessati.

La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico.

Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto attuativo.

Procedura di ammissione

Per l’accesso al beneficio, le imprese presentano in via telematica le apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Inoltre, ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE) comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità definite con il decreto attuativo.

In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.

Il beneficio, pertanto, è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con decreto attuativo, che rispetto all’ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti, ed ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339, e le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 10.000 euro.

L’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.

Caratteristiche dell’agevolazione

Il credito d’imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all’Agenzia delle Entrate, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Inoltre, non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il credito d’imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Controlli successivi

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

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